Aggiornamento 04/2018 del 01 Ottobre 2018 valido fino al 31 Dicembre 2018

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli 155 e seguenti del Testo Unico Bancario


FOGLIO INFORMATIVO

CREDITO SU PEGNO

Prodotto venduto da B.P.R. Finanziaria S.r.l. tramite le sue Agenzie




INFORMAZIONI SULLA FINANZIARIA




B.P.R. Finanziaria S.r.l.

Agenzia 1: S.S. 18 Km 76,500 – Centro San Luca – 84091 Battipaglia SA Tel.: 0828.31.90.70

Agenzia 2: Centro Direzionale Sopralzo Ovest – Napoli- 80143 Tel.: 081.734.16.44

Sito Internet: www.bprfinanziaria.com
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Finanziaria Iscritta nell'albo unico degli Intermediari Finanziari al numero 195

 


Codice Fiscale e P. IVA n° 06326201214.



CHE COS' E' IL CREDITO SU PEGNO

Si tratta di un prestito che la Finanziaria può accordare a tutte le persone fisiche a fronte di necessità di carattere straordinario e contingente previa costituzione in pegno di determinati beni mobili. La concessione del prestito non prevede alcuna indagine amministrativa o patrimoniale. L'importo che viene concesso, infatti, è commisurato al valore di stima della cosa offerta in pegno, stima che viene effettuata sulla base del valore commerciale dei beni, salva la facoltà della Finanziaria di rifiutare il prestito qualora vi sia motivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di provenienza illegittima. Il tasso d'interesse e gli oneri accessori (commissione, spese di custodia e assicurazione) sono fissi per tutta la durata del prestito. Il cliente può comunque richiedere il riscatto anticipato del prestito previo pagamento del capitale e degli interessi e degli oneri accessori calcolati sul periodo di effettiva fruizione del prestito. Tra i principali rischi, va tenuto presente sia il caso di inadempimento dell'obbligazione garantita da pegno, nel cui caso la Finanziaria può far vendere il bene dato in garanzia, sia l'utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o sottrazione. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza di pegno.




LEGENDA

Asta

procedimento di vendita al miglior offerente, fatta secondo formalità legali, degli oggetti non riscattati dal prestito.

Pegno

garanzia a favore della Finanziaria costituita su beni mobili del cliente consegnati alla Finanziaria.

Prestatario

soggetto beneficiario del prestito.

Obbligazione

vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto al rispetto di un accordo economico verso terzi.

Riscatto

rimborso del prestito comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori con ritiro dell’oggetto dato in pegno.

TEGM: Tasso Effettivo Globale Medio

Il Tasso Effettivo Globale Medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal

sistema finanziario a categorie omogenee nel secondo trimestre precedente.


All’atto del disimpegno il cliente pagherà comunque l’interesse sui primi 30 giorni anche se il primo mese non fosse ancora interamente trascorso.


Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” può essere consultato presso le Agenzie della B.P.R. Finanziaria S.r.l.


PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE




RECESSO

Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente la sovvenzione prima della scadenza con conseguente ritiro e riscatto degli oggetti dati in pegno.




RECLAMI – Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Finanziaria relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Finanziaria, anche per lettera raccomandata a.r., o per via fax a a B.P.R. Finanziaria S.r.l.. Ufficio reclami – Agenzia 1: S.S. 18 Km 76,500 – Centro San Luca – 84091 Battipaglia SA Tel.: 0828.31.90.70.. La Finanziaria deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alla Finanziaria. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n° 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Finanziaria devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento oppure

ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF.




Il Cliente può ritirare gratuitamente presso ogni filiale, oppure può scaricare dal sito internet della B.P.R. Finanziaria S.r.l., la “Guida pratica Conoscere l’Arbitrato Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”.