Aggiornato al: Marzo 2021

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art.1) La B.P.R. Finanziaria s.r.l. concede prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti aventi valore intrinseco commerciale e duraturo. Le operazioni di credito su pegno vengono compiute esclusivamente presso le Sedi designate dall'Amministrazione e sono disciplinate:

-dalla legge 10 maggio 1938, n.745;

-dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385;

-dal relativo regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1939, n.1279;

-dallo statuto della Società;

-dal regolamento per il servizio di credito su pegno aggiornato allo 01/02/2021 che include la policy di erogazione del Pegno;

-dal regolamento d'asta.

Art.2) Possono eseguirsi sovvenzioni su pegno di oggetti d'oro, con pietre preziose o perle; orologi anche di metallo; monete commemorative di valore anche numismatico.

Con riferimento all'art. 215 del Regolamento di P.S. - R.D. 6 maggio 1940, n.653 - non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili, o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri, gli oggetti di culto.

Art.3) Gli oggetti offerti in pegno devono essere consegnati nelle migliori condizioni e vengono custoditi in casseforti.

Art.4) Gli oggetti costituiti in pegno sono assicurati a cura della Società contro i rischi del furto, dell'incendio o della caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

La Società non risponde:

-dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza;

-della perdita totale o parziale degli oggetti stessi, quando questa derivi da caso fortuito o di forza maggiore;

Qualora la Società risulti responsabile del danno o della perdita degli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento, così come previsto dall'art. 45 del R.D. n. 1279/39,  non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo dovuto alla Società (capitale, interessi ed eventuali diritti accessori).

La Società non è tenuta in alcun caso e in nessun modo a fare indagini sull'origine degli oggetti offerti in pegno né sul diritto del pignorante a disporne liberamente, ivi compresa l'eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale o con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in un qualsiasi altro modo, ne limitano la loro piena disponibilità. La Società accerta, secondo le disposizioni delle vigenti leggi, l'identità dei pignoranti; è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chicchessia circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all' asta pubblica.

Ogni notizia riguardante le operazioni di pegno può essere comunicata soltanto a chi dimostri di essere in possesso della relativa polizza di pegno.

La B.P.R. Finanziaria s.r.l. fornisce, peraltro, tutte le notizie che le vengano richieste da parte dell' Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

Non è ammesso ad alcuno, di regola, neppure al possessore della polizza, di ispezionare gli oggetti dati in pegno.

Sono ammessi a compiere le operazioni relative al prestito su pegno tutti coloro che ne abbiano interesse con le sole limitazioni per coloro che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, i minori emancipati e coloro che non siano ritenuti idonei dalle vigenti leggi antiriciclaggio.

Il Titolare può far espellere o escludere da qualsiasi operazione pignoratizia coloro che esercitano agenzie private di pegno, i pignoratori di professione, i nominativi non graditi alla società e, in genere, tutti coloro i quali, per l'abituale frequenza presso i locali dove si eseguono le operazioni di pegno, siano comunque sospetti di speculazioni a danno dei pignoranti. Tale facoltà si estende nei confronti di chiunque si comporti in modo inurbano nei riguardi del personale e del pubblico o in qualsiasi altro modo turbi la quiete nei locali stessi sia in ordine alla costituzione dei pegni sia in ordine alla loro vendita all'asta; in particolare coloro che si proponessero di allontanare gli offerenti con pressioni o convenzioni illecite, salva l'applicabilità degli artt. 353 e 354 del Codice Penale.

Art.5) L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno. Il giudizio di stima è fatto da un perito designato, il quale deve garantire, in caso della vendita all'asta delle cose costituite in pegno, l'integrale recupero dell'importo dei prestiti, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

Contro il giudizio di stima espresso dallo stimatore non è ammesso reclamo da parte del pignorante. La B.P.R. Finanziaria s.r.l. non assume alcuna responsabilità verso i pignoranti e verso terzi per il valore di stima attribuito agli oggetti costituiti in pegno. La Società ha il diritto di rifiutare la concessione del prestito quando abbia fondato motivo di ritenere che gli oggetti offerti siano di illegittima provenienza (art. 38 R.D.L. 25.05.1939 n° 1279).

Chiunque presenti per l'impegno oggetti falsi dichiarandoli veri verrà deferito all'Autorità Giudiziaria.

E' vietato acquistare in modo abituale le polizze di pegno, secondo la legge n° 745 del 10 maggio 1938, nonché concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'art. 705 del Codice Penale. In nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare presso l'Agenzia che ha concesso il prestito diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari.

Art.6) I limiti minimo e massimo delle sovvenzioni su pegno, il tasso di interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori da percepire a titolo di rimborso spese per custodia, assicurazioni, rilascio della polizza, ecc. sono fissati dall'Amministratore della Società. La misura del tasso d'interesse e gli eventuali diritti accessori sono resi noti mediante cartelli esposti al pubblico. I prestiti suddetti non possono superare i quattro quinti del valore di stima.

Il pignorante ha la facoltà di richiedere una sovvenzione per importo minore, ma non inferiore alla metà di quello che potrebbe ottenere.

Art.7) La durata dei prestiti è stabilita in sei mesi. L'interesse si esige all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno. I diritti accessori, esclusi quelli d'asta, si percepiscono all'atto del riscatto o della rinnovazione del prestito. La rinnovazione comporta l'estinzione della polizza scaduta e l'emissione di una nuova polizza, con le stesse modalità di nuovi prestiti, e pertanto può essere concessa previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente ad una nuova stima degli oggetti dati in pegno. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare anche la differenza del prestito derivante dal minor nuovo valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. E' facoltà della B.P.R. Finanziaria s.r.l. rifiutare la rinnovazione in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti a causa della loro eccessiva giacenza in custodia.

La B.P.R. Finanziaria s.r.l. non è tenuta a mandare avvisi ai propri clienti per ricordare loro delle scadenze delle proprie polizze e peraltro non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i pegni vengano venduti all'asta pubblica.

Le operazioni di pegno, come quelle di riscossione, vengono di norma eseguite secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti, salvo il caso che si riferiscano a pegni voluminosi o che comunque richiedono maggior tempo per misurazione, pesatura, ricerche e simili, nel qual caso è data la precedenza agli altri richiedenti che si trovino agli sportelli.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno, sino a quando il pegno non sia stato aggiudicato all'asta (art. 41 del R.D. 25/05/39, n. 1279). La polizza di pegno, esibita per il riscatto o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti.

Art.8) Il proprietario di oggetti rubati o smarriti, costituiti in pegno, come pure chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritto su cose pignorate, per ottenere la restituzione, deve rimborsare alla Società la relativa somma data in prestito, gli interessi ed eventuali accessori.

Art.9) Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al prestatario di una polizza firmata dal perito estimatore, da chi è delegato a firmare in nome della Società o dall'impiegato addetto alla sezione di credito su pegno.

Art.10) La polizza deve contenere:

-la denominazione della Società;

-la data dell'operazione;

-la descrizione dettagliata degli oggetti costituiti in pegno;

-il numero della polizza di pegno;

-le generalità ed il domicilio di chi contrae il pegno con l'indicazione del documento di identificazione e codice fiscale;

-il valore di stima;

-l'importo della sovvenzione da concedere, al netto degli eventuali diritti accessori;

-i corrispettivi dovuti alla Società, tenuto conto di quanto disposto dal precedente Art.6 e del limite massimo del prestito fissato;

-la data di scadenza del prestito;

-la firma dell’incaricato.

Unico titolo rappresentativo del prestito pignoratizio è la polizza di pegno. Essa è titolo al portatore. Le generalità del pignorante poste sulla polizza hanno come unico effetto quello di facilitare eventuali ricerche e pertanto non modificano il carattere di titolo al portatore. Le polizze, pur essendo titoli al portatore, non sono destinate alla circolazione ai sensi dell'art. 31 della legge 10 maggio 1938 n° 745. Pertanto la B.P.R. Finanziaria s.r.l. non si assume alcuna responsabilità di fronte ad eventuali cessioni di cui esse fossero oggetto.

Art.11) Le operazioni di credito su pegno hanno luogo negli uffici a ciò destinati, nei giorni e con l'orario di apertura al pubblico affisso negli stessi.

Art.12) Su ogni involucro contenente le cose pignorate, deve essere apposto il numero della polizza relativa, tenendo presente che, in fase di rinnovazione dei pegni, occorre indicare sull'involucro stesso il nuovo numero dell’operazione. E’ bene che i relativi involucri siano costituiti da bustine di plastica trasparente, per poter dar modo all'incaricato, in caso di necessità, di controllare gli oggetti stessi, prima di dissigillare la busta.

Art.13) La restituzione degli oggetti viene eseguita il giorno successivo a quello in cui avviene l'estinzione del prestito, se il pagamento  avviene in contanti; altrimenti bisogna attendere l’avvenuto accredito su c/c bancario. E’ cura del cliente verificare l’esattezza degli oggetti, in quanto non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi.

Sulla relativa polizza che viene ritirata devono essere apposti:

-il timbro “pagato”;

-la data di estinzione del prestito;

-la firma dell'incaricato del servizio;

-le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con l'indicazione del documento di identificazione.

La Società non risponde dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde infine della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 25 maggio 1939 n° 1279. Quando la B.P.R. Finanziaria s.r.l. sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, o della loro perdita, il risarcimento non può mai eccedere il valore di stima a loro attribuito al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo relativo ad ogni credito dovuto alla Società per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori. In ogni caso, condizione essenziale per il pagamento di eventuali risarcimenti è la presentazione della polizza non scaduta, ai sensi dell' art. 45 del R.D. 25 maggio 1939 n° 1279.

Qualora la polizza esibita risulti falsificata o presenti alterazioni anche parziali, essa verrà trattenuta per l'indagine e i provvedimenti del caso e non si darà corso al riscatto del pegno finché non siano concluse le suddette indagini  o ci sia stata pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Art.14) Per l'emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli art. 6 segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e della legge 29 maggio 1989 n.206), relativa all'ammortamento dei titoli al portatore. In detti casi, pertanto, l'interessato deve fare immediata denuncia scritta alla Società e procedere alle ulteriori formalità prescritte. Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all'identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all'identificazione del denunciante. Rintracciato il pegno, ne viene dichiarato il fermo, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione nell'albo posto negli uffici della Sezione di credito su pegno dove si effettuano le relative operazioni. Il pegno "fermato" in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita. Ai sensi dell'art.8 della legge 30 luglio 1951 n.948, il "fermo", dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera annullato se, entro 25 giorni dalla denuncia, l’interessato non fa pervenire alla Società copia del ricorso al Presidente del Tribunale. La Società però dà corso ad eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazioni dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso. La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell'operazione creditizia. Pertanto il pegno segue la sua normale procedura fino alla vendita all'asta alla scadenza stabilita. Se dalla vendita si verifica un "sopravanzo", questo può essere corrisposto all'eventuale presentatore della denuncia. Per evitare il procedimento di vendita, l'interessato può pagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori, o procedere ad un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l' intesa che la nuova polizza è trattenuta dalla Società e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d’ammortamento della polizza smarrita.

A fronte della procedura di ammortamento il denunciante è tenuto a corrispondere alla B.P.R. Finanziaria s.r.l. quanto elencato nel riquadro delle “Condizioni economiche”,  in alto al presente  Foglio informativo.

Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d’importo non superiore a Euro 516,46 (valore di stima), la Direzione Generale, ai sensi del secondo comma dell’art.18 della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), può autorizzare l’emissione del relativo duplicato, dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di fermo sull'albo di cui al quarto comma del presente articolo, senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.

Art.15) Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso la Società, possono essere disposti solo con ordine scritto dall'Autorità Giudiziaria, alle cui disposizioni la Società deve attenersi. Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso la B.P.R. Finanziaria s.r.l., per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto alla Società per capitale, interessi ed accessori.

Art.16) I pegni non riscattati, né rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza dei prestiti, sono posti in vendita all'asta pubblica, nei giorni, nei locali e con le modalità stabiliti dalla Società. Le vendite debbono essere rese note con l'affissione del relativo avviso all’interno delle agenzie, e con le altre eventuali forme di pubblicità che la Società ritenga opportuno adottare. L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle stesse e deve indicare:

-il luogo, il giorno e le ore in cui esse si svolgono;

-l'elenco dei presumibili pegni in vendita, con l’indicazione per ciascuno di essi del rispettivo numero di polizza.

Trascorsi 60 giorni dal giorno del disimpegno, i pegni pagati ma non ritirati verranno posti in vendita all'asta, per delega espressa dal pignorante all'atto del prestito, e la somma ricavata rimarrà per cinque anni a disposizione dell'avente diritto, senza decorrenza di interessi.

Le domande di riscatto o di rinnovazione presentate oltre 30 giorni dalla scadenza del prestito sono accettate a totale rischio del presentatore, non assumendo la Società alcuna responsabilità nel caso in cui fosse, nel frattempo già avvenuta la vendita del pegno all’asta. In tal caso il possessore della polizza non ha altro diritto che al versamento della cifra a lui spettante, relativa all'eventuale sopravanzo del prezzo ricavato dalla vendita del pegno, detratte tutte le competenze della Società.

Non sono ammesse opposizioni alla vendita dei pegni salvo che per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o, in via provvisoria, di quella di Pubblica Sicurezza.

In casi particolari, su richiesta scritta del presentatore della polizza, il quale deve esibire un documento di riconoscimento, la vendita può essere consentita in anticipo sulla data di scadenza a condizione che sia di norma trascorso almeno un mese dalla data di emissione della polizza. In tali casi viene applicato in favore della B.P.R. Finanziaria s.r.l. uno speciale diritto di vendita del 6%, calcolato sull'erogato, a carico del richiedente, in aggiunta a quanto spettante per la vendita all'asta.

I pegni posti in vendita possono essere esposti al pubblico con l’indicazione del prezzo base d'asta.

Art.17) Il prezzo base degli oggetti offerti all'asta deve essere corrispondente al valore di stima risultante dalle relative polizze, oppure al prezzo corrente di mercato stabilito dalla Società. E’in facoltà della Società mettere in vendita i pegni anche divisi in più parti o lotti quando il Responsabile della Sezione, d'accordo con lo stimatore, ne riconosca la convenienza. In tal caso lo stimatore assegnerà a ciascuna parte del pegno diviso la quota parte di valore iniziale d'asta in modo però che l'insieme delle singole quote corrisponda almeno al credito della Società. La differenza tra il ricavato della vendita ed il credito della società viene accantonato in un deposito infruttifero e messo per cinque anni a disposizione del possessore della polizza, trascorsi i quali i sopravanzi sono incamerati.

Art.18) Alle aste indette dalla Società si applicano gli artt. 353 e 354 del codice penale, il cui testo deve essere affisso negri uffici in cui le stesse si svolgono.

Art.19) La società può delegare un Dirigente o Funzionario o altro incaricato della Società a dirigere le aste.

Le vendite debbono essere registrate su un apposito libro mediante indicazione:

-del numero di polizza;

-del nome dell'acquirente;

-del prezzo di aggiudicazione.

Il ricavato delle vendite è soggetto ad un diritto fisso d'asta del 10% oltre l'I.V.A. a carico degli acquirenti con un minimo di Euro 1,00.

Art.20) L'aggiudicazione delle cose sottoposte all'asta è fatta al migliore offerente. Ai portatori della polizza possono essere consentiti il riscatto o la rinnovazione dei pegni fino a quando i medesimi non sono stati aggiudicati all'asta pubblica. La Società  non risponde dei difetti palesi o occulti, del peso, della misura o della qualità degli oggetti aggiudicati, quando il reclamo non venga fatto al momento della consegna degli oggetti stessi. In ogni caso di contestazione il delegato a presiedere decide definitivamente ed inappellabilmente.

Tutte le notizie riguardanti le aste sono riportate sul foglio informativo presente presso gli uffici e sul sito internet www.bprfinanziaria.it nella sezione “Aste”.

Art.21) La B.P.R. Finanziaria s.r.l. elegge domicilio presso la propria sede sociale, in Napoli, Centro Direzionale Is. B/8.

Art.22) Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo geografico e indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia presso cui è stata effettuata l’operazione di pegno. L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, seguire la procedura indicata al link https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/Guida-ricorso-abf.pdf oppure chiedere all'intermediario.