B.P.R. Finanziaria S.r.l.
Iscritta nell'albo unico degli Intermediari Finanziari al numero 195
DOCUMENTO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI
Redatto ai fini della trasparenza bancaria e finanziaria
CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO
Aggiornamento 03/2024 del 01 Luglio 2024 valido fino al 30 Settembre 2024
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Tasso nominale annuo (su prestanza)
calcolato per i giorni di utilizzo del prestito e 22,33%
riscosso al momento del riscatto, del rinnovo o della
vendita all’asta
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T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale)
applicato 22,33%
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Durata massima 6 mesi (rinnovabile)
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Diritti anticipati fissi (su prestanza)
Diritti fissi per istruttoria pratica
6 mesi 0,00%
rimborsabili in caso di estinzione anticipata della
polizza
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Diritti di ritardo per disimpegni e rinnovi Per le operazioni effettuate dopo la scadenza,
i diritti saranno calcolati, su prestanza, a
giorni dalla data di scadenza: (0,0136% per
ogni giorno per i pegni a 6 e 3 mesi,
0,0123% al giorno per le operazioni a 12
mesi)
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Spese preparazione vendita all’asta
Per pegni già inseriti nello stato di vendita 6 %
(calcolato su prestanza)
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Diritti d’asta
Sui pegni venduti all’asta (a carico
10 %
dell’acquirente e calcolato sul prezzo di
aggiudicazione)
PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO
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Recesso dal contratto
Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito prima della scadenza con - conseguente ritiro e riscatto degli oggetti dati in pegno.
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Chiusura immediata all’adempimento degli obblighi contrattuali previsti.
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Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla società indirizzandolo a B.P.R. Finanziaria S.r.l. Centro Direzionale Is. B/8 Int. 80 80143 Napoli - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure attraverso consegna alla Sede di Napoli Centro Direzionale Sopralzo Ovest 80143 Napoli.
La Finanziaria dispone nei propri locali, di moduli predisposti per i reclami, a disposizione della clientela che voglia avvalersene.
La Finanziaria evaderà la richiesta tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, dandone comunicazione scritta al cliente.
Se il reclamo risultasse fondato, la società lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la società si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.
Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la società risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione.
Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla società finanziaria. Il Cliente può ritirare gratuitamente presso ogni filiale, oppure può scaricare dal sito internet della B.P.R. Finanziaria S.r.l., la “Guida pratica Conoscere l’Arbitrato Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”.
La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n° 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Finanziaria devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
-all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it
-ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’ elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it
B.P.R. Finanziaria S.r.l. Il Legale Rappresentante