B.P.R. FINANZIARIA S.R.L.
ATTIVITA’ DI PRESTITO SU PEGNO
Regolamento e policy di erogazione del credito
Aggiornamento del 01 Febbraio 2021
Indice
ATTIVITA’ DI PRESTITO SU PEGNO
Parte prima: Regolamento del credito
5. Conservazione degli oggetti pignorati
6. Restituzione dei pegni riscattati
7. Denunce di smarrimento e duplicati delle polizze
Parte seconda: Policy di erogazione del credito
1. Fase istruttoria – fase deliberativa - perfezionamento del credito
3. Custodia dei beni in cassaforte
Premessa e obiettivi
B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., di seguito anche “la Società” concede prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti aventi valore intrinseco commerciale e duraturo.
Le operazioni di credito su pegno vengono compiute presso le Agenzie di prestito su pegno dislocate sul territorio campano in osservanza delle disposizioni di seguito richiamate:
• Legge 10 maggio 1938, n.745, sull’ordinamento dei Monti di credito su pegno;
• Relativo regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1939, n.1279;
• Legge 30 luglio 1951, n.948 e successive modificazioni, sull’ammortamento dei titoli;
• Legge 4 febbraio 1977, n.20;
• Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
• Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti della Banca d’Italia “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”;
• Circolare n.217 del 5 agosto 1996 della Banca d’Italia “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, istituti di pagamento e per gli IMEL;
• Statuto di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L.
• Presente regolamento e policy per il credito su pegno.
• Policy interna sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo approvata dal CdA del 13.01.2020.
Parte prima: Regolamento del credito
1. Oggetti offerti in pegno
Possono eseguirsi sovvenzioni su pegno di:
a) oggetti d’oro, di platino, pietre preziose, orologi anche di metallo, monete ;
La società, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare, qualora lo ritenga opportuno, oggetti differenti senza essere tenuta a giustificarne i motivi.
Gli oggetti offerti in pegno devono essere consegnati nelle migliori condizioni in appropriate custodie. Gli oggetti acquisiti in pegno vengono custoditi in caveau e/o casseforti costantemente videosorvegliati e protetti da sistemi di antifurto soggetti a manutenzione periodica.
Gli oggetti costituiti in pegno sono assicurati, a cura di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., contro i rischi del furto, dell’incendio e della caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all’atto della concessione del prestito.
B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. non risponde nei confronti del cliente:
- dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza;
- della perdita totale o parziale degli oggetti stessi, quando questa derivi da caso fortuito o di forza maggiore;
Nei casi di assicurazione obbligatoria e qualora B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. sia responsabile del danno derivato dagli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi al momento della concessione del prestito, dedotto l’importo del credito vantato da B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.
2. Processo di stima
L’operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.
Il giudizio di stima è fatto da un dipendente qualificato, il quale deve garantire a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., in caso della vendita all’asta delle cose costituite in pegno, l’integrale recupero dell’importo dei prestiti, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.
La stima deve essere effettuata in base al valore commerciale degli oggetti offerti in pegno, con esclusione di qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione.
I limiti minimo e massimo delle sovvenzioni su pegno, il tasso di interesse e l’ammontare degli eventuali diritti accessori da percepire a titolo di rimborso spese per custodia, assicurazione, rilascio della polizza, ecc. sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La misura del tasso d’interesse e gli eventuali diritti accessori sono resi noti mediante appropriate comunicazione e pubblicità nei locali dove si svolge l’attività e sul sito istituzionale.
I prestiti suddetti non possono superare i quattro quinti del valore di stima, quando si tratti di pegno di oggetti preziosi.
3. Durata dei prestiti
La durata dei prestiti è stabilita normalmente in tre/sei mesi; è facoltà della Finanziaria stabilire il numero dei rinnovi.
L’interesse è esatto all’atto del riscatto del pegno o della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione.
I diritti accessori, esclusi quelli d’asta, si percepiscono all’atto dell’erogazione o della rinnovazione del prestito. La rinnovazione, sia totale che parziale, comporta l’estinzione della polizza scaduta e l’emissione di una nuova polizza, con le stesse modalità dei nuovi prestiti, e pertanto può essere concessa:
- previo pagamento degli interessi e degli accessori;
- subordinatamente ad una nuova stima degli oggetti dati in pegno.
I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.
La polizza di pegno, esibita per il riscatto o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti. In tal caso viene rilasciata all’esibitore una ricevuta nella quale saranno riportati gli estremi della polizza ritirata.
Il proprietario di oggetti rubati o smarriti, costituiti in pegno, come pure chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritto su cose pignorate, per ottenerne la restituzione, deve rimborsare a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. la relativa somma data in prestito, gli interessi ed eventuali accessori.
4. Operazioni di pegno
Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al cliente di una polizza firmata dall’addetto che rilascia il finanziamento.
Le operazioni di credito su pegno hanno luogo nelle due sedi deputate della B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. nei giorni e con l’orario stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., resi noti con cartelli esposti al pubblico.
Chiunque intenda ottenere una sovvenzione deve presentare le cose da pignorare all’addetto della B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., che in qualità di perito, effettuerà la stima; l’addetto compila apposita modulistica, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- la denominazione di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L.;
- la data dell’operazione;
- la data della scadenza,
- la descrizione dettagliata degli oggetti costituiti in pegno;
- il numero della polizza di pegno;
- le generalità ed il domicilio di a chi si concede il pegno con l’indicazione del documento di identificazione e codice fiscale;
- il valore di stima;
- l’importo della sovvenzione da concedere e dei corrispettivi dovuti a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. Il modulo deve essere sottoscritto dall’addetto allo sportello.
L’addetto deve inoltre:
- compilare in modo chiaro la relativa polizza e consegnarla a chi ha richiesto la sovvenzione, insieme all’importo della stessa, al netto degli eventuali oneri accessori.
La polizza è un titolo al portatore, anche se contiene l’indicazione di un nome.
Sulla polizza debbono essere annotate le condizioni stabilite dagli art.10 della legge 10.05.1938 n.745 e 37 del D.P.R. 25.05.1939 n. 1279.
5. Conservazione degli oggetti pignorati
In ogni involucro contenente le cose pignorate, deve essere inserito un cartellino contenente il numero della polizza relativa.
Ogni involucro deve essere sempre chiuso con l’apposito sigillo.
Quando si tratti di oggetti preziosi, è bene che i relativi involucri siano costituiti da bustine di plastica trasparente, per poter dar modo all’addetto - in caso di necessità - di controllare gli oggetti stessi, prima di dissigillare la busta.
6. Restituzione dei pegni riscattati
La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita nella giornata concordata per l’estinzione del prestito, facendo riscontrare al cliente la loro esattezza, in quanto non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi.
Sulla relativa polizza che viene ritirata devono essere apposti: o il timbro “pagato”;
o la data di estinzione del prestito;
o la firma dell’Addetto;
o le generalità del cliente della polizza di pegno con l’indicazione del documento di identificazione.
7. Denunce di smarrimento e duplicati delle polizze
Per l’emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n. 187 e dalla legge 29 maggio 1989 n. 206), relativa all’ammortamento dei titoli al portatore, e le norme del presente regolamento.
In detti casi, pertanto, il cliente deve fare immediata denuncia scritta a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., rivolgendosi alla B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. e procedere alle ulteriori formalità prescritte.
Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all’identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all’identificazione del denunciante.
Rintracciato il pegno, ne viene dichiarato il fermo, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione nell’albo posto nelle Agenzie dove si effettuano le relative operazioni.
Il pegno, “fermato” in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.
Ai sensi dell’art. 8 della legge 30.07.1951 n. 948, il “fermo”, dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera annullato se, entro 25 giorni dalla denuncia, il cliente non fa pervenire a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. copia del ricorso al Presidente del Tribunale.
B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. dà corso ad eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.
La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell’operazione creditizia. Pertanto, il pegno oggetto di denuncia resta bloccato fino ad espletamento della procedura di ammortamento.
Per evitare il procedimento di vendita, l’interessato può pagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori, o procedere ad un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l’intesa che la nuova polizza è trattenuta da B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d’ammortamento della polizza smarrita.
Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d’importo non superiore a Euro 516,46 (valore di stima), l’Addetto, ai sensi del secondo comma dell’art.18 della legge 30 luglio 1951 n. 948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n. 187 e dalla legge 29 maggio 1989 n. 206), può autorizzare l’emissione del relativo duplicato, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di fermo sull’albo presso la sede della B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. , senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.
8. Fermo e sequestri
Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., possono essere disposti solo con ordine scritto dall’Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. deve attenersi.
Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall’Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. per capitale, interessi ed accessori.
9. Vendita all’asta pubblica
I pegni non riscattati, né rinnovati entro 30 giorni dalla scadenza dei prestiti, sono preparati per la vendita all’asta pubblica, nei giorni e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in appositi locali che facilitino il concorso del pubblico.
Le vendite debbono essere rese note con l’affissione del relativo avviso, negli uffici designati, e con le altre eventuali forme di pubblicità decise dal Consiglio di Amministrazione.
L’avviso deve rimanere esposto per almeno 5 giorni consecutivi precedenti l’inizio delle aste e fino al compimento delle stesse e deve indicare:
- il luogo, il giorno e le ore in cui esse si svolgono;
- l’elenco dei presumibili pegni in vendita, con l’indicazione per ciascuno di essi dei rispettivi numeri di polizza.
Il prezzo base degli oggetti offerti all’asta deve essere corrispondente al valore di stima risultante dalle relative polizze, oppure al prezzo corrente di mercato stabilito dal Consiglio di Amministrazione di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L.
È in facoltà di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. mettere in vendita i pegni anche divisi in più parti o lotti laddove il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la convenienza.
Per i pegni rimasti invenduti al primo esperimento d’asta, si procede, anche in giorno diverso, ad un secondo esperimento di vendita, abbassando il prezzo base ma in ogni caso attribuendo un valore non inferiore al valore di mercato secondo le valutazione del perito commisurate alle quotazioni correnti degli oggetti preziosi.
Se anche al secondo esperimento d’asta i pegni non vengono aggiudicati, lo stimatore se li aggiudica a al prezzo corrispondente all’intero credito vantato.
Alle aste indette da B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. si applicano gli artt. 353 e 354 del codice penale, il cui testo deve essere affisso negli uffici in cui le stesse si svolgono.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare un consigliere o un altro incaricato di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. a dirigere le aste.
Le vendite debbono essere registrate su un apposito libro mediante indicazione:
- del numero di polizza;
- del nome dell’acquirente;
- del prezzo di aggiudicazione.
Il ricavato delle vendite è soggetto ad un diritto fisso d’asta del 10%, oltre Iva, a carico degli acquirenti.
L’aggiudicazione delle cose sottoposte all’asta è fatta al migliore offerente.
Il pagamento di importi superiori ad € 4999,99 deve essere effettuato con bonifico bancario o assegno circolare.
Ai portatori della polizza possono essere consentiti il riscatto o la rinnovazione dei pegni fino a quando i medesimi non sono stati aggiudicati all’asta pubblica.
B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. non risponde dei difetti palesi o occulti, del peso, della misura o della qualità degli oggetti aggiudicati.
Il delegato a presiedere le aste sorveglia che le stesse si svolgano con assoluta regolarità secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Regolamento.
In ogni caso di contestazione il delegato a presiedere decide definitivamente ed inappellabilmente.
È vietato ai dipendenti di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. di partecipare alle aste.
Il Consiglio di Amministrazione di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. ha la facoltà di sospendere la vendita di qualsiasi pegno, quando lo ritenga opportuno.
I ricavi delle vendite, al netto dei diritti d’asta e dell’IVA sono utilizzati per l’estinzione del credito di B.P.R. FINANZIARIA S.R.L., per capitale, interessi e diritti accessori, mentre le eventuali eccedenze restano, infruttifere, per la durata di cinque anni, a disposizione dei portatori della polizza, i quali possono esigere il “sopravanzo” di loro spettanza, presentando la polizza medesima e pagando una commissione del 10% sul sopravanzo.
Durante il quinquennio, la Società porrà in essere, almeno una volta nel periodo, le adeguate comunicazioni a mezzo telefono, mail o missive per informare il cliente della presenza dei cd “superi” o “resti d’asta”.
Trascorso il quinquennio ed esperite le attività informative di cui sopra, i sopravanzi non reclamati dagli aventi diritto sono devoluti a B.P.R. FINANZIARIA S.R.L. in aumento del patrimonio.
Parte seconda: Policy di erogazione del credito
1. Fase istruttoria – fase deliberativa - perfezionamento del credito
Il personale addetto delle agenzie:
a) accoglie il cliente nei locali;
b) si accerta che il cliente abbia preliminarmente consultato tutti i documenti informativi disponibili in agenzia o sul sito;
c) profila il cliente con adeguata verifica sotto il profilo soggettivo e oggettivo ed eventuale adeguata verifica rafforzata (Policy interna sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo approvata dal CdA del 13.01.2020);
d) riceve la richiesta del cliente;
e) prende visione degli oggetti offerti in pegno e verifica che rientrino tra le categorie dei beni accettati dalla Società;
f) se il bene rientra tra le categorie merceologiche accettate dalla società, sottopone al dipendente esperto incaricato gli oggetti offerti in pegno per la relativa valutazione di stima;
g) in base alla valutazione di stima del dipendente incaricato, quantifica la somma erogabile al Cliente nel rispetto della normativa di settore e dei limiti operativi di cui alla presente Procedura;
h) decide se erogare l’importo quantificato;
i) provvede a far sottoscrivere in maniera grafometrica tutta la documentazione contrattuale al Cliente verificando che siano presenti tutte le sottoscrizioni necessarie;
j) consegna al cliente la Polizza di pegno;
k) richiama l’attenzione del Cliente in merito alla facoltà di presentare reclamo e di rivolgersi all’ABF o ad altri organismi di conciliazione stragiudiziale delle controversie riportata nella documentazione consegnata.
Nella fase di valutazione:
effettua la valutazione del valore commerciale del bene offerto in pegno;
a) compila a mezzo personal computer il format da cui poi verrà creata e stampata la polizza nella quale sarà annota la descrizione degli oggetti offerti in pegno e la relativa valutazione di stima, nonché la quantificazione della somma erogabile al Cliente;
b) se lo ritiene opportuno, fotografa il bene in format archiviabile in modalità informatica.
2. Chiusura in buste protette dei beni oggetto del pegno – erogazione e archiviazione della documentazione contrattuale
Successivamente alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, il personale addetto provvede a:
a) etichettare i beni con un cartellino contenente i dati del cliente e il numero di riferimento della polizza;
b) imbustare i beni in una busta sigillata alla presenza del Cliente;
c) erogare l’importo;
d) archiviare i documenti cartacei;
e) archiviare i documenti informatici.
3. Custodia dei beni in cassaforte
I beni vengono custoditi in casseforti con modalità secretate per evidenti motivi di privacy.
Il dispegno è consentito in qualunque momento prima della scadenza del finanziamento ed anche successivamente sino a quando gli oggetti offerti in pegno non siano stati aggiudicati all’asta.
Ogni possessore di polizza potrà riscattare il relativo pegno a fronte della restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento ed il pagamento degli interessi e dei diritti accessori maturati.
Il personale addetto, ricevuta allo sportello la richiesta di dispegno, dovrà:
a) fissare un appuntamento con il Cliente/richiedente;
b) preparare il conteggio estintivo;
c) effettuare tutti gli adempimenti necessari per la consegna dei beni al richiedente.
Il giorno dell’appuntamento con il Cliente/richiedente, il personale addetto dovrà:
a) ricevere il Cliente/richiedente e ritirare la polizza verificandone l’originalità e l’integrità.
Qualora il richiedente sia una persona diversa dal Cliente effettuare tutti gli adempimenti antiriciclaggio di cui alla Procedura Antiriciclaggio.
b) ricevere il pagamento che può avvenire:
(b.b) in contanti verificando prima l’autenticità delle banconote;
(b.b.b.) a mezzo assegno bancario o assegno circolare e in tal caso l’operazione si perfeziona all’avvenuto incasso;
(b.b.b.b) a mezzo bonifico con perfezionamento all’atto dell’accredito sul c/c della società;
c) emettere la relativa ricevuta di dispegno e far firmare grafometricamente al Cliente;
d) aprire le buste/involucri che contengono i beni oggetto del pegno alla presenza del Cliente/richiedente verificando l’integrità degli oggetti e la rispondenza degli stessi rispetto a quanto indicato nella polizza e nella scheda tecnica;
e) far firmare al Cliente/richiedente il retro della polizza originale;
f) scaricare la polizza apponendo la data di dispegno sulla matrice della polizza originale;
g) archiviare l’intera documentazione cartacea, con corrispondente speculare archiviazione informatica.
I finanziamenti possono essere rinnovati in qualunque momento sino a quando il pegno non sia stato aggiudicato all’asta, previo pagamento degli interessi di custodia, di mora e di tutti gli oneri accessori se dovuti.
In considerazione del fatto che la rinnovazione del finanziamento è una nuova concessione di credito, trovano applicazione i paragrafi da 1 a 3.
Nel caso in cui la rinnovazione venga richiesta da un soggetto diverso dal cliente originario, l’addetto deve effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla Procedura Antiriciclaggio in relazione al presentatore della polizza.