La nuova definizione di default
 

La nuova definizione di default prudenziale è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e gli Intermediari finanziari europei devono allinearsi.

 Il quadro normativo

Il Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575 [1] relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) ha introdotto all’articolo 178 specifiche disposizioni in materia di default di un debitore e ha demandato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) l’emanazione di linee guida sull’applicazione della definizione di default e alla Commissione Europea l’adozione di un regolamento delegato relativo alla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base di norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA.

In data 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato le linee guida [2] in materia di definizione di default nonché le norme tecniche relative alla soglia di rilevanza. Al fine di recepire quanto disposto da CRR e dalle linee guida dell’EBA in tema di definizione di esposizioni
creditizie deteriorate, la Banca d’Italia ha emanato, in data 26 giugno 2019, apposita comunicazione [3] con riferimento alle segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche.

Più di recente, l’Autorità di Vigilanza ha fornito ulteriori chiarimenti di natura applicativa con nota del 15 ottobre 2020 [4].

La ratio degli interventi in parola è indubbiamente quella di uniformare il sistema bancario e finanziario europeo ai principi della vigilanza equivalente e della neutralità normativa. Il termine ultimo entro il quale le banche soggette alla vigilanza della Banca Centrale
Europea e gli intermediari finanziari non bancari europei dovranno applicare le nuove regole è stato fissato al 1° gennaio 2021.


La nuova definizione di default: condizioni e soglie di rilevanza


La nuova struttura normativa proposta individua condizioni oggettive e soggettive affinché un debitore possa considerarsi in default. Vengono altresì introdotte talune soglie di rilevanza il cui superamento rende effettivo lo status del debitore.

In particolare, un debitore sarà considerato in default laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

(i) condizione oggettiva (“past-due criterion”): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni [5] consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante facendo riferimento al complesso delle obbligazioni del medesimo verso l’intermediario;

(ii) condizione soggettiva (“unlikeliness to pay”): l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di eventuali garanzie, il debitore adempia integralmente alla propria obbligazione.

Acclarata la sussistenza di un past-due criterion, questo rileverà se superiore a determinate soglie distinte in ragione della natura del debitore (cliente al dettaglio [6] e cliente non al dettaglio):

(i) in termini assoluti: la soglia di rilevanza è fissata a €100 per le esposizioni al  dettaglio ed €500 per le altre esposizioni;

(ii) in termini relativi: la soglia è rappresentata dall’importo pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale
 
In luce di quanto precede, un’esposizione sarà considerata scaduta (e dunque classificata come non performing) se ha superato entrambe le soglie assoluta e relativa per 90 giorni consecutivi.

Diversamente, una dichiarazione di default è possibile anche con riferimento a clienti che, pur non vantando arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, a giudizio dell’intermediario (condizione soggettiva).